Norme per l’inclusione scolastica secondo il D. Lgs n. 66 del 13 Aprile 2017

Il 13 Aprile 2017 è stato emanato il D.Lgs n. 66 che delinea le norme per l’inclusione scolastica degli alunni disabili secondo l’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

E’ articolato in 20 articoli che dispongono nuove norme per l’inclusione.

Il Decreto ribadisce che l’inclusione scolastica riguarda tutti gli alunni con differenti bisogni educativi e si definisce attraverso il coinvolgimento e condivisione del progetto individuale di tutti coloro che intervengono nella vita dell’alunno, in modo diretto e indiretto.

Si sottolinea che il campo di intervento del Decreto riguarda tutti gli alunni dalla scuola dell’Infanzia alla scuola secondaria di secondo grado facendo presente e ribadendo che strumento principe per l’attuazione dell’inclusione scolastica è il PEI (Piano Educativo Individualizzato).

Il legislatore definisce, inoltre, compiti e competenze dei vari Enti, a partire dallo Stato.

Si prevede infatti che lo Stato, attraverso l’amministrazione scolastica provveda:

  • all’assegnazione dei docenti di sostegno per assicurare i diritto all’educazione e all’istruzione
  • alla definizione del personale ATA tenendo conto della presenza di alunni con disabilità e della popolazione scolastica
  • assegnazione del personale ATA debitamente formato per l’assistenza agli alunni (in base al profilo professionale) anche tenendo conto del genere degli alunni

E’ compito degli Enti Locali garantire l’assistenza per l’autonomia e della comunicazione personale, oltre che provvedere al trasporto degli alunni.

Una delle novità sostanziali è l’introduzione del Profilo di Funzionamento, redatto successivamente all’accertamento della condizione di disabilità da parte della commissione medica.

Esso viene stilato sulla base della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata  dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per poi formulare il progetto individuale e il PEI.

Il Profilo di funzionamento comprende, quindi, la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale ed è redatto dalla commissione medica in collaborazione dei genitori, o chi esercita la patria potestà, e da un rappresentante dell’istituzione scolastica.

Sarà cura tutti i docenti contitolari e dei genitori elaborare il PEI “e delle professionalità interne ed esterne all’Istituzione scolastica”, tenendo conto della certificazione e del Profilo di funzionamento e individuando strumenti e strategie per la predisposizione di un ambiente idoneo all’apprendimento.

Il PEI

Il Piano Educativo Individualizzato viene redatto ogni anno partendo dalla scuola dell’Infanzia e viene aggiornato se vi sono nuove condizioni di funzionamento dell’alunno.

Sono previste delle verifiche periodiche da effettuarsi nel corso dell’anno scolastico al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, modificarli, calibrandoli in base alle reali condizioni.

Si sottolinea l’importanza della comunicazione tra docenti della scuola di provenienza e coloro che accolgono l’alunno, evidenziando la necessità di tale fase anche in caso di trasferimento ad altra istituzione scolastica.

Attraverso il PEI viene garantita la continuità didattico educativa agli alunni disabili.

Il PAI

Il D. Lgs fa riferimento al Piano per l’Inclusione che viene redatto dalla scuola a cadenza triennale ed inserito nel PTOF.

Con esso vengono previsti gli strumenti e le modalità di utilizzo degli stessi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, individuazione di facilitatori e progettazione/programmazione di interventi per il miglioramento dell’inclusione scolastica.

Secondo le grandi linee del Piano di Inclusione ,viene redatto annualmente il PAI (Piano Annuale per l’inclusione) , parte integrante del POF (Piano dell’Offerta Formativa).

Esso prevede, tra le altre cose,  l’indicazione del numero della popolazione scolastica BES (ivi compresi disabili e alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento) e il fabbisogno di insegnanti specializzati.

GRUPPI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA

L’articolo 9 ridefinisce i compiti del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (GLIR) che viene istituito presso ogni Ufficio Scolastico Regionale (USR).

I compiti del GLIR sono:

  • supportare i Gruppi per l’Inclusione Territoriale (GIT)
  • supporta le reti di scuole nella progettazione e attuazione dei Piani di formazione in servizio del personale scolastico.

E’ presieduto dal dirigente dell’USR o delegato e viene garantita la partecipazione a rappresentanti di Regioni, Enti Locali e associazioni di persone disabili.

Presso ogni ambito territoriale è istituito un GIT (Gruppo per l’Inclusione Territoriale), presieduto da un dirigente tecnico, tre dirigenti scolastici due docenti per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione ed uno per la scuola secondaria di secondo grado.

Esso riceve proposte dai dirigenti scolastici riguardo la quantificazione dei docenti di sostegno, programma attività e coordina interventi istituzionali sul territorio.

A livello di istituzione scolastica viene istituito il Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI), composto da docenti curriculari interessati, docenti di sostegno personale ATA coinvolto e specialisti dell’ASL di riferimento.

Viene nominato dal dirigente scolastico che lo presiede . Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico; supporta il Collegio dei docenti nella definizione del PAI oltre che sostenere docenti curriculari e di sostegno nell’attuazione dei PEI.

ITER PER LA RICHIESTA E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER IL SOSTEGNO DIDATTICO

  • Il dirigente scolastico ascolta il GLI sulla base dei PEI, e propone al GIT la quantificazione dell’organico di sostegno.
  • il GIT, dopo aver valutato la documentazione e dopo aver ascoltato i dirigenti scolastici, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all’USR;
  • l’USR assegna le risorse nell’ambito di quelle dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno.

CONTINUITA’ DIDATTICO EDUCATIVA

Novità eccellente introdotta dal Decreto è la possibilità, nell’ottica della tutela degli interessi dell’alunno e nella prospettiva della continuità didattico educativa e su richiesta della famiglia, di poter stipulare contratto per ulteriore anno con insegnanti di sostegno a tempo determinato “ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato”.

Le modalità attuative verranno definite con successivo decreto.

OSSERVATORIO PERMANENTE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA

Con l’art. 15 viene istituito l’Osservatorio Permanente per l’Inclusione Scolastica presso il MIUR.

Esso ha il compito di :

  • studiare e analizzare tematiche relative all’inclusione scolastica
  • monitorare le azioni per l’inclusione
  • realizzazione del progetto individuale di inclusione
  • proporre sperimentazioni per l’innovazione metodologico-didattica e disciplinare

ISTRUZIONE DOMICILIARE

Viene formalmente garantita l’istruzione domiciliare per gli alunni con accertata impossibilità alla frequenza scolastica per un periodo superiore a trenta giorni, anche se l’assenza avviene in modo non continuativo.

Le attività didattiche vengono svolte da docenti specializzati anche attraverso l’uso della tecnologia.

Le disposizioni di cui in Decreto, entrano in vigore in modo differenziato. Si consiglia di leggere il testo per dettagli.

D. Lgs n. 66 del 13 Aprile 2017