La valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali

  1. Chi sono gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.)

La definizione di Bisogni Educativi Speciali viene ben spiegata l’Organizzazione Mondiale della Sanita quando viene inserita nella “Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute” (ICF) spiegandola come “qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento permanente o transitoria in ambito educativo o di apprendimento, dovuta all’interazione tra vari fattori di salute e che necessita di educazione speciale individualizzata”. 

La stessa UNESCO, nella Dichiarazione di Salamanca, interpreta i Bisogni Educativi Speciali, facendo riferimento a: “tutti quei bambini e giovani i cui bisogni derivano da disabilità oppure difficoltà di apprendimento”.

In Italia, già nel 2003, la legge delega n. 53/2003 introducono il concetto di  “piani di studio personalizzati.

La Circolare Ministeriale 2013 spiega ulteriormente le condizioni in cui si trovano gli alunni BES, ovvero “svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”.

Si può, quindi, affermare che ogni qual volta ci si trova di fronte ad un alunno con difficoltà di apprendimento di tipo permanente o temporaneo questi si profila tra gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Si denota una maggiore consapevolezza dell’unicità degli alunni e dei loro bisogni già in parte contemplati nella normativa precedente con la Legge 104 del 1992, la legge 170 del 2010 e il Decreto Ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 con le sue linee guida.

Alla luce di quanto sopra si può quindi dire che gli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono sostanzialmente di tre tipologie.  Direttiva BES e CTS 27 dicembre 2012

  • Alunni in situazioni di svantaggio economico-sociale, fisico, psicologico
  • Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento
  • Alunni con disabilità
  • Alunni in situazioni di svantaggio economico-sociale, fisico, psicologico

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 specifica che “Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010” e quindi redìgere un Piano Didattico Personalizzato come “strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate”.

In tal modo è possibile formalizzare l’uso di “una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti”

E’ bene specificare che l’adozione del Piano Didattico Personalizzato permette una didattica flessibile con strategie e forme di lavoro adatte all’alunno per il raggiungimento dei medesimi obiettivi curricolari adottati per la classe di riferimento e per i quali vengono valutati con il medesimo criterio.

Infatti il Decreto Attuativo della L. 170, il  DM 5669/11, all’art. 4 c. 2 recita: «I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all’interno delle indicazioni curricolari nazionali per il primo e per il secondo ciclo, sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell’alunno e dello studente con DSA, adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo».

Si può, quindi, affermare che gli obiettivi prefissati non sono oggetto di adattamento, ma le modalità di insegnamento e strategie adottate per potenziare le ulteriori altre potenzialità dell’alunno.

  1. Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento

Gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento per cui è presente una valida documentazione clinica, vengono riconosciuti e tutelati con la Legge 170 del 2010; essa,  infatti, recita “La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.”

Tra le finalità indicate nella suddetta legge, vi sono le seguenti:

“favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità”

“ridurre i disagi relazionali ed emozionali; d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti”;

In buona sostanza, attraverso strategie di insegnamento mirate e con l’ausilio di strumenti compensativi e dispensativi, la didattica viene adattata perseguendo i medesimi obiettivi curricolari, ma riducendo i disagi di cui sopra.

 Il Decreto Ministeriale 12 luglio 2011 all’articolo 6 stabilisce le modalità di valutazione degli alunni DSA e afferma che la  valutazione “deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici”    precisando che  “le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare – relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove – riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria.”

Ciò comporta che, attuate tutte le strategie utili per l’apprendimento della lingua straniera, le Istituzioni “valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.”

Ove necessario, è possibile “dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato”; ciò comporta che non verrà espresso alcun voto ove presente una dispensa.

  • Alunni con disabilità (L. 104/92)

Le persone con disabilità vengono tutelate dalla legge 104 del 1992.

Per quanto riguarda i bambini in obbligo scolastico, viene specificato che “l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap.”

Sia la legge 104/92 che la legge 107/2015 enfatizzano come sia garantita la tutela degli alunni con disabilità.

Infatti, la legge 104/92 recita. ”l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap.”

Inoltre, la L 107/2015 sottolinea che “l’insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione”

Decreto legislativo 66/2017 afferma che l’inclusione scolastica “si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all’autodeterminazione e all’accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita”

In merito alla valutazione la L. 104/92 stabilisce che la valutazione avviene “sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline”

Inoltre, il Decreto Ministeriale 27 dicembre 2012, n. 12 enfatizza il concetto che la valutazione degli alunni va rapportata al PEI e viene rammentato chela valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance.”

L’OM n. 90 del 2001 introduce il concetto di obiettivi minimi riferendosi ad essi come obiettivi didattici globalmente corrispondenti ai programmi ministeriali.

Alla luce di quanto sopra la valutazione degli alunni con disabilità viene effettuata sulla base degli obiettivi declinati nel Piano Educativo Individualizzato, tenendo conto della situazione di partenza, del percorso effettuato dall’alunno e delle peculiari caratteristiche dell’alunno.

In base proprio alle caratteristiche ed esigenze del discente si può affermare che possono essere contemplate tre opzioni.

  • Alunni con disabilità per cui verranno individuati i medesimi obiettivi curricolari della classe.

Essi verranno valutati con la medesima griglia valutativa adottata dai docenti curricolari.

  • Alunni con disabilità per cui verranno individuati obiettivi curricolari per obiettivi minimi per la medesima classe e se necessario per classi inferiori e riconducibili alle Indicazioni Nazionali.
  • Alunni con disabilità per cui verranno individuati obiettivi curricolari specifici, ma equipollenti per cui verranno valutati in base ad una specifica griglia valutativa.

In sintesi, gli alunni BES, tenendo conto dello spirito inclusivo che pervade la Scuola e la nostra scuola godranno di una valutazione che tenga conto del loro percorso e dalle loro peculiarità definite nei documenti predisposti.

  • Alunni in situazioni di svantaggio economico-sociale, fisico, psicologico
    • Stesura del Piano Didattico Personalizzato a cura del Consiglio di classe
  • Vengono adottate didattica e strategie mirate a curare le potenzialità dell’alunno, utilizzando strumenti compensativi e misure dispensative utilizzabili durante le attività didattiche, ma non in sede di prove INVALSI o esami di Stato
  • Valutazione secondo i medesimi obiettivi curricolari previsti per la classe.
  • Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento
    • Presenza di documentazione clinica attestante Disturbi Specifici di Apprendimento
    • Stesura del Piano Didattico Personalizzato a cura del Consiglio di classe
    • Vengono adottate didattica e strategie mirate a curare le potenzialità dell’alunno, utilizzando strumenti compensativi e misure dispensative utilizzabili durante le attività didattiche oltre che in sede di prove INVALSI o esami di Stato
    • Possibile dispensa dallo studio della lingua straniera, per cui non si valutano gli obiettivi correlati a particolari difficoltà attestate dalla documentazione clinica.
    • Valutazione secondo i medesimi obiettivi curricolari previsti per la classe.
  • Alunni con disabilità (L. 104/92)
    • Stesura del Piano Didattico Personalizzato a cura componenti del GLO
    • Individuazione di obiettivi secondo le quattro dimensioni
    • Specifica degli obiettivi curricolari individuati tra:
      • Programmazione curriculare di classe
      • Programmazione per obiettivi minimi globalmente corrispondenti ai programmi ministeriali
      • Programmazione individualizzata con obiettivi equipollenti

Concludendo, gli alunni BES, verranno valutati secondo le potenzialità, il percorso e il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla documentazione redatta a loro tutela e inclusione.